In questa sezione potete trovare alcune informazioni e consigli utili.
Nella scelta dell'Impresa Funebre, valutare sulla scorta di esperienze dirette o indirette, il grado di competenza e di adeguatezza dei prezzi.
Dubitate di chi contatta i parenti all'interno di Ospedali, Case di Cura o telefonicamente offrendo servizi funebri.
Scegliere la ditta, recandosi dove possibilmente nella sede delle Onoranze Funebri, al fine di verificare la qualità dei servizi e dei costi. Richiedere un preventivo scritto, riportando voce per voce tutte le forniture, i servizi richiesti ed i relativi costi.
Sia che l’evento abbia luogo in abitazione o in struttura sanitaria, il primo passo da effettuarsi è quello di contattarci immediatamente. La Lorenzetti Jr. di Enrico Lorenzetti non ha succursali con altre imprese omonime e si trova in Roma Via di Portonaccio 136/A zona Casal Bertone.
A tal proposito ci pregiamo informare che, in caso di decesso in Ospedali e Case di Cura, i congiunti non hanno alcun obbligo di rivolgersi ad eventuali imprese appaltatrici presenti sul posto né, tantomeno, ad essere contattati da società dichiaratesi uniche autorizzate da Comune o Regione.
I documenti atti alla denuncia di morte presso la ASL competente e negli uffici anagrafici comunali devono essere rilasciati, in caso di decesso in struttura privata, dal medico curante, in caso diverso provvederà la struttura a redigerli e consegnarli al nostro incaricato.
Le ulteriori pratiche da effettuarsi, varieranno a seconda della scelta di sepoltura da parte dei familiari (inumazione, tumulazione o cremazione della salma).
La composizione della salma viene effettuata da nostro personale qualificato 24h su 24h feriali e festivi.
Ogni ulteriore chiarimento vi sarà fornito contattando il nostro numero allo 06.43.9.43.43.
L’INUMAZIONE di una salma in “terra” è finalizzata a rendere più rapida possibile la trasformazione delle materie organiche in sali minerali. Per facilitare il processo, il cadavere viene collocato in una bara di legno leggero, facilmente decomponibile. Il periodo di mineralizzazione del cadavere avviene normalmente nell’arco di dieci anni. L’inumazione dei cadaveri è prevista in aree a tale scopo obbligatoriamente predisposte in aree cimiteriali.
LA TUMULAZIONE di una salma in loculo, in tomba o in cappella privata, di contro, è finalizzata a conservare più a lungo le spoglie mortali e la sepoltura stessa. A tale scopo la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, l’una di legno e l’altra di metallo ed ermeticamente sigillata. Il periodo di conservazione di un cadavere in un loculo, in una tomba o in una cappella varia a seconda del tipo di concessione ottenuta dal Comune. La concessione in uso dei loculi e delle altre sepolture private è a pagamento secondo una tariffa fissata dall’autorità comunale, così pure come il periodo di concessione
La CREMAZIONE è una pratica funeraria, alternativa alla tradizionale tumulazione ma altrettanto riconosciuta dalla Chiesa Cattolica, sempre più diffusa e richiesta soprattutto per motivazioni etiche e di sensibilità personale, ma anche in grado di garantire un maggior risparmio economico e di risorse ambientali.
La legge N. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di Cremazione e Disposizione sulle Ceneri), prevede anche la dispersione delle ceneri in luoghi privati, lontani dai centri abitati, nei tratti di mare, di laghi o di fiumi liberi da natanti e manufatti o comunque la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari, del defunto presso il loro domicilio.
La cremazione della salma viene autorizzata dal Comune di appartenenza del defunto in base alle precise volontà testamentarie: in caso di morte improvvisa o in mancanza di disposizioni di alcun tipo, la scelta di avvalersi di questa possibilità ricadrà sulla famiglia dell'estinto.Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti a società di cremazione, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente della società di cremazione.
"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonchè, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 411 del codice penale)
1. All’articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».
Art. 3. (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:
l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;
il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;
l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
Art. 4. (Modifica all’articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Al primo comma dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».
Art. 5. (Tariffe per la cremazione)
1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonchè le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all’interno dei cimiteri.
Art. 6. (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 5, comma 2.
Art. 7. (Informazione ai cittadini)
1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.
Art. 8. (Norme tecniche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonchè ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.
I cimiteri di Roma, accolgono:
Persone che sono decedute nel territorio del Comune di Roma.
Persone che in vita avevano la residenza nel Comune di Roma.
Persone che hanno titolo per essere sepolte in tombe o loculi concessi a privati all'interno dei cimiteri romani.
Persone non domiciliate e non decedute nel Comune di Roma, per il ricongiungimento nello stesso cimitero di coniugi o di genitori ai figli.
Persone decedute e residenti in altro comune il cui cambio di residenza è avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura a lunga degenza o in casa di riposo. decedute all'estero ma iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Roma.
Persone non residenti e non decedute nel Comune di Roma, il cui nucleo familiare (coniuge o, in mancanza, figli o genitori) sia residente nel Comune di Roma.
In assenza del coniuge o con il suo consenso, anche la persona convivente con il defunto ha diritto a chiedere l'autorizzazione alla sepoltura, purché vi sia stata una residenza comune per almeno 5 anni continuativi prima del decesso.
Il cimitero di competenza è dato dalla zona d'utenza ove è residente il richiedente.
Nel caso in cui non vi sia disponibilità nel cimitero di competenza, le sepolture avvengono nel Cimitero Flaminio, ad eccezione dei residenti nel Municipio XIII che fanno capo al Cimitero Laurentino. Il Cimitero Monumentale del Verano è chiuso a nuovi ingressi, eccetto che per personalità di estremo rilievo e per coloro che hanno diritto alla sepoltura in manufatti esistenti.
Cimitero Flaminio Municipi I, II,III, IV, V, VI, VII, IX, XVII e XX
Cimitero Laurentino Municipi X, XI, XII, XV di S.Vittorino Municipio VIII
Cimitero di Ostia Antica Municipio XIII
Cimitero di Castel di Guido Municipi XVI e XVIII
Cimitero di S.Maria di Galeria Municipio XIX
Cimitero di Isola Farnese Zona di Isola Farnese e parte della zona La Storta
Cimitero di Cesano Zona di Cesano
Cimitero di Maccarese Ponte Galeria e, fino all'ultimazione dei lavori di ampliamento dei cimiteri di Castel di Guido e Santa Maria di Galeria, le zone di Santa Maria di Galeria, La Storta (in parte), Castel di Guido, Casalotti, Torrimpietra.
Dal 15 aprile 2006 ha inizio la scadenza delle concessioni dei loculi cimiteriali ad un posto, assegnate per la durata di anni 30 a partire dal 15 aprile 1976.
Le suddette concessioni, possono essere rinnovate dai concessionari, o dagli aventi diritto (familiari più prossimi al defunto) entro sei mesi dalla data di scadenza per ulteriori 30 anni alle tariffe vigenti all'atto della richiesta di rinnovo; decorso tale termine torneranno nella disponibilità dell' Amministrazione Comunale.
I concessionari o gli aventi diritto che non intendano procedere al rinnovo, in alternativa potranno:
chiedere la raccolta dei resti mortali in apposita cassetta ossario e la traslazione in apposito loculo daacquistare, o in altro manufatto in concessione
chiedere la cremazione della salma e la sua traslazione in loculo cinerario da acquistare, o in altro manufatto
chiedere la consegna delle ceneri per l'affidamento o la dispersione delle ceneri.
Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza della concessione, in assenza di un'espressa volontà da parte dei concessionari o aventi diritto, i resti del defunto saranno estumulati e conservati in cassette ossario per ulteriori due anni a cura dell'Amministrazione dei Servizi Cimiteriali. Allo scadere di tale termine, i resti mortali non richiesti, sarannodestinati alla raccolta collettiva nell'ossario comune, come previsto dalla vigente normativa
Se il defunto era intestatario di una cartella esattoriale, relativa alla tassa per la raccolta dei rifiuti ( tributi n°440 ), è necessario recarsi, entro il 30 giugno o il 31 dicembre, all'Ufficio Comunale per la cessazione o la trascrizione (intestazione ad altro familiare) della cartella suddetta.
Se il defunto era utente di luce, gas, acqua, telefono, per la cessazione è necessario rivolgersi alle rispettive aziende erogatrici.
Se il defunto aveva un'attività commerciale, ci si deve rivolgere, al più presto, all'Ufficio di Polizia Urbana del Comune per la voltura della licenza o la cessazione della stessa e alla Ripartizione tributi, per le cessazioni dei tributi comunali inerenti l'attività (tassa raccolta immondizie, imposta sulla pubblicità, tassa di occupazioni spazi ed aree pubbliche).
Se la persona defunta possedeva beni, è necessario provvedere, entro 6 mesi dal decesso, alla denuncia di successione all'Ufficio Imposte. Se ha lasciato testamento, è invece opportuno rivolgersi ad un notaio.
Per ogni evento funebre, ai fini della dichiarazione dei redditi, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute se complessivamente ad euro 1549,00. Nel caso i costi superassero tale cifra, la detrazione sarà pari al 19% di euro 1549,00.
Sono ammesse in detrazione le spese funerarie solamente in conseguenza della morte dei familiari compresi nell'elenco sotto indicato:
il coniuge
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
gli adottanti
i generi e le nuore
il suocero e la suocera
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali
Non sono detraibili le spese sostenute per le concessioni di loculi e/o tombe